Il trasporto delle merci pericolose. Normativa ministeriale, codice della strada e patenti richieste dalla legge

Il trasporto delle merci pericolose è una questione molto delicata che comporta l’adempimento di svariate pratiche e la conoscenza di leggi e normative che non sono alla portata di tutti.

Come districarsi?

Mattolini ha le risposte personalizzate per tutte le vostre richieste, ma intanto crediamo sia bene avere un’idea almeno generale di cosa stiamo parlando.

Il trasporto delle merci pericolose può provocare danni alla salute e all’ambiente, per questo deve essere effettuato in condizioni di assoluta sicurezza seguendo innanzitutto quanto specificato dalle Schede di sicurezza previste dal Ministero della salute (SDS), che devono essere redatte secondo le disposizioni del regolamento CE n 1907/2006, detto anche “regolamento Reach”, e successive modifiche come dal Regolamento 453/2010.

Le SDS sono un indispensabile strumento di comunicazione non solo per gli attori del trasporto delle merci pericolose ma anche per chi è preposto alle mansioni di controllo e vigilanza. Per agevolare la compilazione delle SDS il Ministero della salute ha approntato un data-base di modelli di schede per un congruo numero di sostanze chimiche menzionate dal regolamento Reach; tale banca dati viene in genere aggiornata mensilmente.

Pur tenendo presente che di prassi la responsabilità finale della spedizione fa capo allo spedizioniere, anche chi si appresta a trattare l’imballaggio per il trasporto delle merci pericolose è bene che sia a conoscenza delle normative vigenti.

Il primo passo per rispondere ai requisiti richiesti dalla SDS sarà dato dal tipo di imballaggio usato (si va dalle scatole omologate 4G o 4GV a quelle certificate per Quantità Esenti, agli imballaggi con temperatura controllata) e dalla redazione dei vari tipi di documentazione. Parlando di normative sul trasporto su strada di merci pericolose, esso è disciplinato dall’art. 168 del Nuovo Codice della strada, dall’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose, dalla Legge 1839 del 12/8/1962 e successive modificazioni e integrazioni. Le prescrizioni relative a etichettaggio, imballaggio, carico e scarico sono regolate inoltre dal decreto del Ministero infrastrutture e trasporti (D.Lgs. n. 35 del 27/10/2010) di concerto con il Ministero dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.

Oltre ai decreti e alle normative su citate per questo tipo di trasporti si applicano anche la Legge 1860 del 31/12/1962 e la Legge 1704 del 30/12/1965. Le sanzioni che l’art. 167 del Codice della strada applica in caso di mancato rispetto delle condizioni imposte per il trasporto di merci pericolose vanno dal pagamento di pene pecuniarie alla sospensione della carta di circolazione e della patente di guida per un periodo variabile dai 2 ai 6 mesi.

Oltre all’imballaggio sarà tenuto conto anche dell’idoneità tecnica dei veicoli usati, della corretta sistemazione delle previste etichettature e della disposizione degli opportuni pannelli di segnalazione.

Per guidare autoveicoli adibiti al trasporto di merci pericolose è richiesto il CFP ADR (Certificato di formazione professionale ADR), come indicato dal relativo decreto europeo (il Trattato ADR che si aggiorna ogni 2 anni), ed il possesso della patente di guida consona al tipo di veicoli guidato. Il Certificato di formazione ADR ha 4 livelli: patentino ADR di tipo B, patentino ADR di tipo A, patentino ADR di tipo B + esplosivi, patentino ADR di tipo B + radioattivi. Tale CFP sarà rilasciato dopo aver seguito e superato un apposito corso obbligatorio tenuto presso la sede degli uffici della Motorizzazione Civile ed è soggetto a rinnovo a cadenza quinquennale.

NON OCCORRE IL CFP CONDUCENTE NEI CASI DI ESENZIONE TOTALE O PARZIALE COME DA MANUALE ADR 1.1.3 O QUANDO I VEICOLI VIAGGIONO SCARICHI ( SALVO LE CISTERNE).