Normativa merci pericolose: cosa c’è da sapere
Gli imballaggi per merci pericolose devono avere l’omologazione, come previsto dalla normativa ADR. È dal 1957 che il trasporto nell’ambito europeo di merci pericolose si basa su tale normativa, ma nel nostro Paese il provvedimento è stato convalidato solamente nel 1962, grazie alla legge 1839.
L’accordo europeo, che ricordiamo viene aggiornato ogni due anni, contiene al suo interno tutti gli elementi necessari per una gestione corretta dei prodotti pericolosi, andando a ricoprire ambiti come quelli della classificazione delle merci, degli imballaggi corretti, della loro omologazione, e dei documenti considerati obbligatori. Facciamo insieme un po’ di chiarezza.
Normativa imballaggi per merci pericolose: la preparazione
Abbiamo detto che la normativa trasporto merci pericolose include tutti gli aspetti che riguardano il loro trasporto. Per questo motivo, si parte proprio dalla fase della preparazione, ovvero imballaggio ed etichettatura dei relativi colli. In particolar modo, il tema viene affrontato nel quarto capitolo della suddetta normativa. Per comprendere se gli imballi sono idonei a soddisfare i requisiti previsti dalla legge, esistono delle precise prove di stress.
Le aziende specializzate in imballaggi sono in grado di offrire dunque involucri omologati per merci pericolose. Solamente in questo modo si potrà avere la certezza di rispettare quanto definito dalla normativa. Sempre in riferimento alla fase di preparazione, il capitolo quinto della normativa ADR riporta anche una serie di regole legate alla marcatura, all’etichettatura, e alla pannellatura dei colli, sia per i container che per i veicoli.
Per quanto concerne le etichette ad esempio, queste dovranno essere apposte sopra ad ogni collo includendo informazioni come la classe di pericolo di tutte le merci contenute al loro interno. Nell’ipotesi che i prodotti fossero privi del loro involucro, l’etichetta andrà chiaramente posta direttamente sulle merci stesse, accertandosi che non possano staccarsi accidentalmente.
Trasporto merci pericolose: veicolo e documentazione
Per spedire merci pericolose non sono necessarie particolari approvazioni dei mezzi utilizzati per il trasporto. Le uniche linee guida incluse nella normativa merci pericolose riguardano la presenza sul veicolo dei dispositivi per la protezione individuale e del mezzo, che di solito vengono racchiusi nella borsa ADR, nonché i mezzi di estinzione e delle relative istruzioni di utilizzo. Una precisazione riguarda il trasporto di merci pericolose prive di imballo.
In questo caso, ad esempio ricorrendo ad una cisterna, si rende necessaria l’identificazione di un veicolo idoneo. A definire questo aspetto è il punto 3.2 della normativa ADR, e la scelta deve avvenire sulla base del numero ONU e del Packing Group che si intende spedire. Per quanto concerne invece l’ovvia documentazione necessaria da allegare nelle spedizioni di merci pericolose, si fa riferimento al punto 5.4.
Innanzitutto l’assenza della documentazione prevista può far incorrere in sanzioni pecuniarie davvero molto pesanti, che possono terminare anche con il sequestro sia del mezzo di trasporto che della merce. Ad ogni modo, nella sezione dedicata a questo aspetto, vengono elencati i documenti da conservare a bordo del mezzo (ad eccezione di casi particolari), ovvero:
- Documento di trasporto ADR. Al suo interno è possibile trovare i dati principali delle merci pericolose trasportate, tra cui il numero ONU, il gruppo di imballaggio a cui tali merci fanno riferimento, il numero dei colli e la loro descrizione, i dati identificativi dello spedizioniere e dei destinatari, ed altro ancora.
• Istruzioni scritte. Anche queste devono sempre rimanere a portata di mano, e come previsto dal punto 5.4.3 della normativa merci pericolose dovranno essere scritte in una lingua che sia comprensibile ai vari membri dell’equipaggio del mezzo di trasporto. È compito tra l’altro proprio del trasportatore accertarsi che ogni membro sia capace di comprendere e applicare quanto riportato nelle istruzioni.
• Certificato di formazione. Si tratta di un documento il cui rilascio compete al Ministero dei Trasporti, e che è destinato ai conducenti dopo il superamento di un esame apposito. Per tale documento è previsto un rinnovo da eseguirsi ogni cinque anni, e dovrà essere redatto sempre nella lingua del Paese che ha rilasciato il certificato. Nel caso la lingua non fosse una delle tre ufficiali, ovvero inglese, francese e tedesco, determinate parti del documento dovranno essere riportate anche in una di queste tre lingue.
Placcatura e marcatura
A seconda della tipologia di trasporto in essere, ogni unità di trasporto destinata al contenimento di merci pericolose dovrà essere placcata e marcata in conformità al capitolo 5.3. Solitamente vengono richiesti dei pannelli retro-riflettenti arancio da applicarsi sia anteriormente che posteriormente al mezzo di trasporto.
Oltre a questi pannelli però, nel caso di trasporti alla rinfusa o in cisterna, il discorso cambia. In tali situazioni dunque, oltre ai pannelli neutri ne sono previsti altri che riportano il numero di identificazione del pericolo, nonché il numero ONU. In aggiunta, quando necessari, anche le placche e i marchi di pericolo.